News - giovedì 24 aprile 2025
Nuovo Accordo Stato-Regioni: Una svolta nella formazione sulla sicurezza sul lavoro
Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo accordo che rivoluziona i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo accordo, redatto ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introduce importanti novità per garantire una formazione più efficace e uniforme.
Principali novità
Obiettivi strategici
L'accordo mira a:
Cosa cambia per le aziende?
Le aziende dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, assicurando che i propri dipendenti e dirigenti ricevano una formazione conforme ai nuovi standard. Inoltre, i datori di lavoro delle imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili saranno soggetti a moduli formativi aggiuntivi.
Novità in sintesi:
Datore di lavoro: dovrà effettuare la formazione e l’aggiornamento con cadenza quinquennale
Preposto: dovrà effettuare l’aggiornamento non più ogni 5 anni, bensì ogni 2
Nuove attrezzature: sono state inserite nuove attrezzature per le quali sarà prevista l’abilitazione: Carro raccoglifrutta (CRF); Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM); Carriponte.
Spazi confinati: d’ora in poi il corso base avrà una durata di 12 ore (4 di teoria e 8 di pratica)
Il periodo transitorio per l'adeguamento al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è di 12 mesi dalla pubblicazione ufficiale del testo in Gazzetta Ufficiale. Durante questo periodo, le aziende e i soggetti coinvolti dovranno conformarsi ai nuovi standard formativi e alle disposizioni previste dall'accordo.
Approfondimento
Ecco le principali novità introdotte:
1. definizione dei requisiti del soggetto formatore anche per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS;
2. stretta sui soggetti di diretta emanazione di Organismi Paritetici e Associazioni sindacali;
3. obbligo del progetto formativo;
4. massimo 30 allievi per corso;
5. obbligo di stilare il verbale di verifica finale;
6. obbligo di inserire il codice fiscale sugli attestati;
7. tenuta del fascicolo del corso per 10 anni;
8. esonero dai requisiti del soggetto formatore per il datore di lavoro che organizza direttamente la formazione dei suoi lavoratori, dirigenti e preposti;
9. esonero dai requisiti del D.I. 06/03/2013 per il datore di lavoro SPP;
10. corso preposti e dirigenti valido ex art. 97 comma 3;
11. corso preposti passa da 8 a 12 ore;
12. corso da dirigente passa da 16 a 12 ore + 6 ore per i cantieri;
13. inserito il corso per datori di lavoro;
14. spariscono i livelli di rischio per il corso datore di lavoro SPP ma compaiono i moduli specialistici come per l'RSPP/ASPP;
15. nasce un nuovo SP dedicato alla Pesca;
16. definita la formazione per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
17. i docenti per le attrezzature devono avere i requisiti del D.I. 06/03/2013, anche i docenti della pratica;
18. spariscono i moduli giuridico-normativi delle attrezzature e i moduli teorici aumentano di 1 ora;
19. inserito modulo per carrelli per sollevamento carichi e persone;
20. aggiunte come attrezzature: carro raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte;
21. dopo 10 anni dal corso o dall'ultimo aggiornamento, va rifatto il corso iniziale;
22. convegni e seminari non hanno più il limite del 50% del monte ore per l'aggiornamento ma non si possono più usare per aggiornare lavoratori e preposti;
23. la scadenza dei corsi decorre dalla data riportata sull'attestato;
24. l'aggiornamento dei preposti diventa biennale;
25. datore di lavoro aggiorna la formazione ogni 5 anni con un corso da 6 ore;
26. datore di lavoro che svolge direttamente il SPP fa 8 ore ogni 5 anni;
27. aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni per gli spazi confinati;
28. indicazioni su come progettare, erogare e verificare le attività di formazione;
29. divieto di uso del cellulare per partecipare ai corsi di formazione in videoconferenza;
30. formazione teorica per le attrezzature non si può fare in videoconferenza;
31. formazione datore di lavoro SPP non si può erogare in e-learning;
32. aggiornamento preposti non si può erogare in e-learning;
33. aggiornamento attrezzature non si può erogare in videoconferenza;
34. obbligo di valutazione del gradimento;
35. obbligo di verifica finale per tutti i corsi e modalità definite;
36. verifica di efficacia sul luogo di lavoro;
37. obbligo di indicare sugli attestati le equipollenze;
38. modifiche alle equipollenze dei corsi:
39. sparisce la portata di 6 ton oltre la quale è obbligatorio il corso per escavatori idraulici;
40. modifiche alle equipollenze:
a) esonero dalla formazione DL/SPP per ASPP;
b) modifica agli esoneri per CSE/CSP rispetto alla formazione DL-SPP e viceversa;
c) per il dirigente, esonero dal corso datore di lavoro;
d) nessun esonero per chi è formato come Dirigente o preposto rispetto alla formazione RLS;
e) corso preposto non dà esonero parziale dalla formazione dirigenti;
f) aggiornamento dirigente non esonera da aggiornamento preposti;
g) aggiornamento lavoratori non esonera da aggiornamento preposti;
Disposizioni transitorie:
a) tutti i corsi possono essere erogati, secondo le norme previgenti, per 12 mesi dopo l'entrata in vigore;
b) i datori di lavoro devono frequentare il corso entro 24 mesi;
c) per i preposti scaduti alla data di entrata in vigore dell'Accordo, c'è tempo un anno per l'aggiornamento;
d) 12 mesi per concludere la formazione sugli spazi confinati;
e) 12 mesi per concludere la formazione sulle nuove attrezzature;