Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

martedì 29 mar 2022 | A cura dell'Ufficio Stampa


Il D.L 146/2021 PREVEDE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN CASO DI «GRAVI» VIOLAZIONI, MODIFICANDO L’ARTICOLO 14 DEL D.LGS. N. 81/2008, IL QUALE PREVEDEVA LA SOSPENSIONE IN CASO DI «GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI» IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. TALE DISPOSIZIONE È STATA CONFERMATA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE (N. 215/2021). L’ISPETTORATO NAZIONALE PER IL LAVORO (INL) CON CIRCOLARI N. 3 (9 novembre

2021) E 4 (DEL 9 DICEMBRE 2021) HA FORNITO CHIARIMENTI IN MERITO AI CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ (ARTICOLO 14 DEL D.LGS. N. 81/2008).

 

L’ Art. 14-Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza, riporta «...l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

 

MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008).

La sanzione si applica solo se il DVR manca del tutto (circolare n. 4/2021), ove si specifica che al contravventore può essere consentito esibire il DVR entro le 12 del giorno successivo, termine di decorrenza della sospensione dell’attività imprenditoriale, in caso di mancata presenza in loco del DVR.

 

MANCATA COSTITUZIONE DEL  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL

RELATIVO RESPONSABILE: sospensione per  l’impresa il cui datore di lavoro che non ha istituito

il servizio di prevenzione e protezione e/o nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione

e protezione (RSPP)

 

MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE:

(articolo 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008).

 

MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: sospensione immediata qualora il Datore di Lavoro non effettui formazione/addestramento ai lavoratori per i quali è invece prevista in relazione alla mansione svolta. In particolare per:

  • UTILIZZO ATTREZZATURA DI LAVORO
  • UTILIZZO DPI TERZA CATEGORIA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’UDITO
  • SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
  • LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI
  • FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del lavoro (circolare n. 3/2021) la sospensione per mancata formazione e/o addestramento comporta l’impossibilità di far lavorare la persona fino all’avvenuta formazione e/o addestramento, con obbligo di erogare comunque la retribuzione

 

MANCATA ELABORAZIONE POS (Piano Operativo di Sicurezza): sospensione nel caso in cui non sia stato elaborato il POS (articolo 89, comma 1 lett. h del d.lgs. n. 81/2008). La sua presenza può evincersi anche dal suo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.

Un POS carente può portare alla sospensione del cantiere? La risposta dovrebbe essere NO. Di certo la sospensione riguarda non l’intero cantiere la le attività dell’impresa priva di POS e,

comunque, la parte di cantiere interessata dalla  violazione

 

MANCATA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI CADUTA

sospensione per l’azienda che non ha  fornito al lavoratore i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, mentre non c’è sospensione se tali DPI sono stati forniti ma non utilizzati (in simili casi la sanzione dovrebbe essere posta a carico del lavoratore e del preposto)

 

MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO

vi è sospensione se le protezioni verso il vuoto sono totalmente mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

 

MANCANZA DI ARMATURE DI SOSTEGNO

vi è sospensione se le armature sono totalmente mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

 

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE SENZA MISURE DI PROTEZIONE

sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche e in assenza di procedure adeguate e conformi alle norme tecniche CEI.

 

PRESENZA DI CONDUTTORI IN TENSIONE NUDI SENZA PROTEZIONI IDONEE

sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette senza le necessarie misure a tutela.

 

MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI

sospensione in caso di assenza di sistemi di protezione (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) ovvero il loro mancato funzionamento.

 

OMESSA VIGILANZA su rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: sospensione in tutti i casi di rimozione o modifica, senza dover accertare chi ne sia il responsabile. Anche in questo caso le relative sanzioni dovrebbero riguardare lavoratori e preposti.

 

MANCATA NOTIFICA ALL’ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Questa fattispecie è stata introdotta nell’elenco delle «gravi violazioni» (Allegato I al d.lgs. n. 81/2008) dalla legge n. 215/2022, in sede di conversione in legge del D.L. n. 146/2021, che non la prevedeva

 

Il nuovo art.14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’Allegato I, di seguito riportato, per consentire l’adozione del provvedimento.

 

 

ALLEGATO I - SANZIONI

 

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

 

Euro 2.500

 

Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione

 

Euro 2.500

 

Mancata formazione e addestramento

Euro   300   per   ciascun lavoratore interessato

 

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

 

Euro 3.000

 

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (Pos)

 

Euro 2.500

 

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Euro   300   per   ciascun lavoratore interessato

 

Mancanza di protezioni verso il vuoto

 

Euro 3.000

 

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

 

Euro 3.000

 

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

 

Euro 3.000

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

 

Euro 3.000

 

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

 

Euro 3.000

 

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

 

Euro 3.000

 

Mancata  notifica  all'organo  di  vigilanza  prima  dell'inizio  dei  lavori  che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto

 

Euro 3.000