Patenti a punti dal 1° Ottobre 2024

venerdì 27 set 2024 | A cura dell'Ufficio Stampa


Informiamo che è uscita la Circolare n. 4 del 23/09/2024 dell’Ispettorato del Lavoro dove sono indicati i profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

In poche parole, è spiegato come fare per ottenere la patente.

Vale solo per tutte le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili (articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008).

Salvo diverse richieste da più parti di fare slittare l’entrata in vigore, a tutt’oggi l’obbligo della patente a crediti parte dal primo di ottobre prossimo.

 Nella circolare, che alleghiamo, si risponde ai seguenti quesiti:

Chi deve averla: le scadenze

La patente è obbligatoria dall’1° ottobre per tutte le imprese (non solo quelle edili) e gli autonomi che lavorano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, italiani e stranieri "ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” (ingegneri, architetti, geometri). E’ necessario fare richiesta inoltrando la domanda sul portale dell’Ispettorato, al quale si accede tramite Spid. In attesa del rilascio, si potrà comunque continuare a lavorare fino al 31 ottobre 2024  con un’autocertificazione inviata a mezzo pec. 

Tra i documenti richiesti, l'iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva (il Durc), la conformità fiscale e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Come funziona 

La patente a crediti funzionerà come quella automobilistica. Si parte da un minimo di 30 a un massimo di 100 punti. Se l’impresa rispetta le norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, accumula punti; diversamente li perde in caso di violazione delle leggi. Si arriva alla sospensione fino a 12 mesi nel caso di infortuni mortali o di lesioni gravi del lavoratore.  

Quando scatta la sospensione? 

Nel caso di infortuni sul lavoro da cui derivi “la morte o l'inabilità permanente di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro” al suo delegato o al dirigente come indicati ai sensi di legge “almeno a titolo di colpa grave”, – specifica la circolare. In caso di morte del lavoratore causata da infortunio, la sospensione è “obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata”. 

Le indagini (non solo appannaggio dell’INL) dovranno appurare un “nesso causale” tra l'evento infortunistico e il “comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente” e l'esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave”. 

Ma quando è che si parla di “colpa grave”? la Circolare entra nel dettaglio. 

Colpa grave“ implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente”. C’è colpa grave con la “violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche”  come “il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori”. 

La “colpa grave” interviene solo se il responsabile  è o dovrebbe essere “pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori”, cioè se è cosciente del pericolo ma espone comunque i lavoratori allo stesso. 

Resta fermo che in caso di responsabilità non chiare che necessitino approfondimenti giudiziari, la sospensione non potrà essere adottata. 

CBR Consulenze è a disposizione per chiarimenti - Per informazioni 0544 176 6644

Alleghiamo la Circolare n. 4 del 23/09/2024.