COME CAMBIANO LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

martedì 29 mar 2022 | A cura dell'Ufficio Stampa


La legge n. 215/2021 prevede l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali. In merito sono state fornite indicazioni operative dall’INL con nota dell’11 gennaio 2022.

La comunicazione non riguarda chi svolge la prestazione con continuità (es.: lavoratori a partita IVA).

in caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale esiste, invece, l’obbligo di preventiva comunicazione da parte del committente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL), mediante SMS o posta elettronica (non è indicato obbligo di PEC quindi è accettata anche una ordinaria email), al fine di consentire alle istituzioni una attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia di contratto.

L’omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell’Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta); dovrebbe però applicarsi l’articolo 16 della legge n. 689/1981 che consente la riduzione della sanzione all’importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo.