Importante novità sulla Cartella Sanitaria – D.L. 48 del 4 Maggio 2023

venerdì 01 dic 2023 | A cura dell'Ufficio Stampa


A seguito di numerose richieste, riproponiamo un articolo di qualche tempo fa riguardante la gestione della cartella sanitaria e di rischio.

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in G.U. il DL 48 che integra il "D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 let. e"

D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 let. e

”Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni.“

D.Lgs. 81/08 art. 25 c.1 let. e bis

”In occasione delle visite di assunzione, il Medico del Lavoro richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.“

Per tale motivo il Datore di Lavoro, tramite il Medico Competente, deve rilasciare al lavoratore copia della cartella sanitaria al momento dell’interruzione del contratto di lavoro.

La consegna della cartella sanitaria sigillata deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale.

Secondo alcune interpretazioni la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda, pertanto, prenotando la visita di assunzione è necessario verificare che il lavoratore si presenti munito di cartella sanitaria.