venerdì 14 lug 2023 | A cura dell'Ufficio Stampa
Con l’ordinanza n. 12241 del 09.05.2023, la Cassazione ha affermato che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore risulta come un’insubordinazione tale da legittimare il licenziamento.
Il fatto affrontato
Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non essersi sottoposto alla formazione obbligatoria richiestagli dal datore. Ma la Corte d’Appello ha rigettato la domanda, anche per via del fatto che la formazione sollecitata non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di richiedere permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.
L’ordinanza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che la condotta del dipendente che si rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria richiestagli da parte datoriale integra una grave insubordinazione.
In particolare una tale condotta va inquadrata come un comportamento passivo, privo di spirito di collaborazione e in contrasto con i generali obblighi di diligenza e di esecuzione degli ordini datoriali.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, una simile mancanza risulta sufficiente per giustificare un recesso disciplinare.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità del licenziamento.