Bonus Barriere Architettoniche - Agenzia delle Entrate

venerdì 30 giu 2023 | A cura dell'Ufficio Stampa


È stata pubblicata la circolare 17/E del 26 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni fiscali la quale si è soffermata principalmente sul tema barriere architettoniche andando inaspettatamente a confermare un aspetto molto dibattuto nelle scorse settimane sul quale i medesimi addetti ai lavori (fra cui ANCE, Federlegno, ...) consigliavano di utilizzare la misura in maniera molto molto limitata.

 

Preliminarmente si ricorda che detta agevolazione è l'unica che fa permanere:

 - Sconto in fattura fino al 31.12.2025;

 - Detrazione al 75% da ripartire in 5 quote annuali;

 - Massimale di spesa di € 50.000 per le singole unità - 40.000 per condomini fino a 8 u.i. - 30.000 per le unità successive all'ottava

 

Nel concreto L'Agenzia delle Entrate:

 - Conferma la possibilità di applicare l'agevolazione su qualsivoglia categoria di immobile e di soggetto, sia esso IRES o IRPEF;

 - Conferma l'agevolazione anche per interventi eseguiti su singole unità in condominio con massimale di spesa pari ad Euro 50.000. Viene così definitivamente meno la nozione di unità "funzionalmente indipendente";

 - Applica un perimetro estremamente ampio ai lavori i quali, fermo restando i requisiti dettati dal decreto 236/1989, possono andare, oltre ai classici: rifacimento di scale ed ascensori, inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, servoscala o piattaforme elevatrici, anche molto più specialistici quali: interventi di sostituzione di finiture, come quelli su pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, rifacimento o l’adeguamento di impianti quali servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, ....;

 - Conferma del principio di "opere di completamento". Ovvero, dice ancora la circolare, "in caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano», l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute, ad esempio, per la sistemazione della pavimentazione, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione di sanitari."

 - Specifica che l'unico documento da conservare, in aggiunta ai quelli ormai "classici" è la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal regolamento n. 236/1989: serve, ad esempio, l’attestazione del professionista che ha progettato l’intervento.