Diisocianati: a partire dal 24 agosto 2023 l’utilizzo è consentito solo dopo la formazione

venerdì 09 giu 2023 | A cura dell'Ufficio Stampa


Innanzitutto, cosa sono i DIISOCIANATI?

I diisocianati sono un gruppo di composti chimici che hanno due gruppi cianati legati a un atomo di carbonio. Sono usati come reagenti per produrre polimeri come il poliuretano, che ha molte applicazioni industriali e professionali. I diisocianati sono presenti in prodotti come schiume, sigillanti, adesivi, rivestimenti e vernici. Tuttavia, i diisocianati sono anche sostanze pericolose che possono causare sensibilizzazione respiratoria e cutanea, asma e reazioni allergiche. Per questo motivo, l'Unione Europea ha introdotto una restrizione sui diisocianati che entrerà in vigore nel 2023. Chi usa i diisocianati deve seguire le norme di sicurezza e fare una formazione specifica per prevenire i rischi per la salute.

Dal 24 agosto 2023 la possibilità di impiegare per l’uso industriale e professionale, sostanze e miscele a base di diisocianati (con concentrazione singola o combinata ≥ 0,1 % in peso), è consentita esclusivamente ai lavoratori (lavoratori autonomi compresi) che sono in possesso di una formazione adeguata che dovrà essere rinnovata con cadenza almeno quinquennale.

 

Con la pubblicazione del Regolamento UE 2020/1149, che modifica l’Allegato XVII del REACh, è stata aggiunta tra le restrizioni la nr. 74 sull’uso e l’immissione sul mercato dei “diisocianati” sia aromatici che alifatici (contenuti, ad esempio in molti adesivi e sigillanti). Tali sostanze, in quanto tali o come componenti di miscele, non potranno più essere utilizzate dopo il 24 agosto 2023, a meno che la loro concentrazione (singola o combinata) sia inferiore allo 0,1 % in peso.

Se la concentrazione singola o combinata dovesse essere uguale o superiore allo 0,1% in peso, il datore di lavoro dovrà garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo la formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro impiego;

 

Chi deve fare la formazione

I contenuti della formazione sono riportati nell’allegato 17, punti 4 e seguenti del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati. 

 

La normativa prevede 3 livelli di formazione:

  • FORMAZIONE GENERALE: per tutti 
  • FORMAZIONE A LIVELLO INTERMEDIO: per chi fa manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo, con pennello, per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
  • FORMAZIONE AVANZATA: per chi fa manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); applicazioni per fonderie; manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che maneggiano prodotti che contengono diisocianati:

  • utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori (che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici);
  • personale incaricato alla supervisione di tale utilizzo (preposti o titolari d’azienda).

La formazione è utile anche per:

  • produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
  • rivenditori distributori di prodotti contenenti diisocianati 

La mancata formazione dei lavoratori (compresi gli autonomi) è sanzionata con un’ammenda da 40.000,00 a 150.000,00 Euro.

 

Quante ore di formazione e ogni quanto l’aggiornamento?

Nel Regolamento UE 2020/1149 non è indicato il monte ore. C’è, però l’indicazione della periodicità che sarà quinquennale.

 

Perchè è obbligatoria la formazione sui diisocianati

Il fascicolo a norma dell’allegato XV segnala che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione. Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato.

Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha concluso che una formazione adeguata rappresenta una necessità fondamentale e che tutti i lavoratori che manipolano diisocianati dovrebbero disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso, nonché conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi, compreso l’uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale 

 

Violazione degli obblighi derivanti dal regolamento in materia di restrizione

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatorea valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanzain quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall’Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all’articolo 67 del regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

 

Concentrazione dei diisocianati nella scheda di sicurezza

Questi agenti possono essere presenti in numerosi prodotti utilizzati nell’edilizia, nell’industria, nell’artigianato. Sono contenuti in vernici, sigillanti, adesivi, schiume, resine. Per esempio: la schiuma poliuretanica impiegata da lavoratori dell’edilizia, impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti ed affini o le vernici e resine che sono a base di poliuretani. 

 

Come faccio a sapere se sono contenuti nei prodotti che utilizzo? 

Semplice; è necessario controllare la sezione 3 della scheda di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati (vernici poliuretaniche per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche, ecc.) e verificare se, tra le sostanze, sono citati gli diisocianati; in alternativa è possibile visionare la sezione 15 della scheda di sicurezza per verificare se è citata la restrizione n.74.