mercoledì 17 ago 2022 | A cura dell'Ufficio Stampa
RIDUZIONE INAIL DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE PER L’ANNO 2023
L’INAIL, con la nota n. 7507 del 1° agosto 2022, ha reso disponibile il nuovo modello OT23 2023 e la relativa guida alla compilazione, con cui è possibile presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023.
Si ricorda che la riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.
Per le aziende interessate a fruire dello sconto nel 2023, il termine di riferimento per la trasmissione del modello OT23 2023 all’INAIL è quello del 28 febbraio 2023. Allegata al modello, dovrà essere trasmessa anche la documentazione probante.
La nota precisa che gli interventi del modello OT23 2023 riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2022. Le sole novità riguardano:
INTERVENTI MIGLIORATIVI
L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.
L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2022).
Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:
A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 10,01 a 50 | 18% |
Da 50,01 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.