INAIL - Riduzione premio assicurativo per interventi di prevenzione

mercoledì 17 ago 2022 | A cura dell'Ufficio Stampa


RIDUZIONE INAIL DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE PER L’ANNO 2023

L’INAIL, con la nota n. 7507 del 1° agosto 2022, ha reso disponibile il nuovo modello OT23 2023 e la relativa guida alla compilazione, con cui è possibile presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023.

Si ricorda che la riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Per le aziende interessate a fruire dello sconto nel 2023, il termine di riferimento per la trasmissione del modello OT23 2023 all’INAIL è quello del 28 febbraio 2023. Allegata al modello, dovrà essere trasmessa anche la documentazione probante.

La nota precisa che gli interventi del modello OT23 2023 riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2022. Le sole novità riguardano:

  • l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;
  • la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
  • la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
  • la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
  • la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
  • l’inserimento dell’intervento E-19;
  • la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
  • la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.

INTERVENTI MIGLIORATIVI

L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale. 

L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2022). 

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni: 

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI) 

A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 

A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 

A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI 

A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 

A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO 

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE 

C: PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 

C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE 

C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON 

C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI 

C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE 

C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO 

D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE 

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE 

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT. Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.